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    Si invitano i sigg genitori che avessero la necessità di inoltrare la richiesta in oggetto ad utilizzare l'apposito modulo allegato ma comunque presente nella modulistica.

    I genitori che beneficiano al momento della attività didattica a distanza, devono produrre autocertificazione attestante lo stato di convivenza con la persona indicata nella richiesta, come previsto dalla sezione 5 delle FAQ del Ministero, di cui si riproduce il testo:

    È possibile richiedere l’attivazione della didattica a distanza se nel nucleo familiare c’è una persona fragile diversa dall’alunno?
    La scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare. L’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell’alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all’interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell’alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell’uscita da scuola, del rientro a casa e nell’extrascuola. Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell’alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell’alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena. Vi è, peraltro, il caso particolare di nuclei familiari per i quali l’autorità medica competente certifica la necessità di un “isolamento sociale” dell’intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI.

     

     

    https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html

     

    si ringrazia per la collaborazione

    il Dirigente

    dott.ssa Maria d'Esposito

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